È il compenso che va riconosciuto all’agente immobiliare. Ed è anche il costo che le parti protagoniste dell’affare immobiliare devono sopportare per poter fruire della professionalità del mediatore. Parliamo naturalmente della provvigione, ricorrente presenza in ogni contratto che sia sostenuto dal ruolo dell’agente immobiliare, e intorno alla quale sono ancora oggi presenti molti dubbi e tante perplessità.

Provvigione: entrambe le parti sono tenuti a corrisponderla

Al fine di sgombrare il cielo da ogni nube di incertezza, iniziamo con il rammentare che, per legge, l’agente immobiliare / mediatore ha il diritto di ottenere la provvigione da entrambe le parti (ad esempio, nel caso di un contratto di compravendita, acquirente e venditore).

Chiarito ciò, però, non sfugge come l’agente e i suoi clienti possano ben scegliere di arrivare a diversi consigli, disciplinando in maniera negoziale (lo vedremo tra breve) l’importo, le modalità di corresponsione e… se effettivamente entrambe le parti debbano pagare il compenso all’agente.

Non è raro trovare sul mercato delle “promozioni” da parte di alcuni agenti, che al fine di incrementare i loro contatti, rinunciano volontariamente alla provvigione da una delle parti (generalmente, l’acquirente). Di concessione, però, si tratta: nel silenzio, rimane ferma l’evidenza che l’agente abbia diritto di ricevere la provvigione da ciascuna delle parti in coinvolte nell’affare.

L’importo della provvigione non è stabilito per legge

Un secondo punto che vogliamo contribuire a chiarire è che non esiste un importo della provvigione stabilito per legge. Contrariamente a quanto (purtroppo!) ancora oggi si legge su alcuni siti, non esiste alcuna norma che preveda che la provvigione “standard” sia del 3%, o che debba essere calcolata in qualche altra percentuale.

Ne deriva che l’importo della provvigione sarà stabilito tra agente e cliente, generalmente sulla base di un tariffario base fornito dal mediatore, eventualmente rivisto sulla base del controvalore dell’affare o di altri elementi di personalizzazione.

Il diritto alla provvigione sorge quando nasce il vincolo

In questa mini guida alla provvigione dell’agente immobiliare non possiamo certamente non soffermarci – almeno brevemente – sul fatto che il diritto alla provvigione nasca nel momento in cui il ruolo del mediatore sia stato effettivamente utile per poter permettere alle parti di concludere un affare in modi e tempi che probabilmente non si sarebbero realizzati senza la presenza dell’agente.

Quanto sopra equivale ad affermare che il diritto alla provvigione non scaturisce – come alcuni ritengono – nel momento in cui si stipula un contratto di compravendita o di locazione, bensì nel momento in cui sorge un vincolo che indurrà le parti a sottoscrivere un contratto. In altri termini, anche se la provvigione può essere liquidata successivamente, il diritto sorge già nel momento della sottoscrizione di un preliminare di compravendita o di un compromesso!

Nessuna provvigione se l’agente non è iscritto all’albo

Infine, vogliamo rammentare come orientamento giurisprudenziale oramai consolidato in Cassazione abbia affermato come non sussiste alcun diritto alla provvigione se l’agente non è iscritto in ruolo, ovvero se l’agente immobiliare non è registrato regolarmente al proprio albo.

In queste ipotesi, infatti, il soggetto che ha svolto le attività di mediazione pur senza essere iscritto in ruolo degli agenti di affari non può pretendere la corresponsione di alcun compenso.

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